Un sindaco di una società, condannato per reati fallimentari con patteggiamento, ha chiesto la revisione della sua sentenza. La richiesta si basava sull'assoluzione di un altro sindaco dello stesso collegio, processato separatamente. Quest'ultimo era stato assolto perché era stato provato che non era a conoscenza delle attività illecite. La Corte di Cassazione ha stabilito che la **revisione della sentenza di patteggiamento** è ammissibile anche in questi casi. L'incompatibilità tra sentenze può riguardare anche l'elemento psicologico (la consapevolezza del reato). Se una sentenza successiva accerta un fatto nuovo, come la mancata conoscenza dell'illecito, che contraddice la base della condanna precedente, la revisione è possibile. La formula di assoluzione 'il fatto non costituisce reato' non impedisce, da sola, la revisione.
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