Un amministratore societario, condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta a causa dello svuotamento del patrimonio di una società, ha richiesto la revisione del processo penale. A sostegno della richiesta ha presentato nuovi documenti, tra cui la contabile bancaria del versamento di una caparra di circa 4,5 milioni di euro relativa a un contratto preliminare. Secondo la difesa, il documento avrebbe dimostrato l'assenza di dolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la revisione del processo penale richiede prove capaci di ribaltare con certezza la condanna. Nel caso di specie, la circostanza del versamento della caparra era già stata esaminata e valutata dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, risultando irrilevante ai fini dell'assoluzione.
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