Una società cede un ramo d'azienda. L'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di registro applicando un'aliquota proporzionale sul valore dei beni dichiarati, senza considerare l'avviamento negativo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18297/2025, ha stabilito che l'avviamento negativo, in quanto qualità intrinseca dell'azienda, deve sempre essere valutato ai fini della determinazione della base imponibile, anche se non esplicitamente indicato nell'atto di cessione. La Corte ha cassato la sentenza di merito, rinviando la causa per una nuova valutazione che tenga conto di tale elemento.
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