Una società operante nel settore energetico ha ricevuto beni immobili come prestazione in luogo di adempimento, includendo nell'atto una ricognizione di debito. L'amministrazione finanziaria ha preteso l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale (1%) su tale riconoscimento, anziché quella fissa. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione alla società, definendo l'atto come una mera dichiarazione di scienza non patrimoniale. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'ente impositore a seguito di un chiarimento delle Sezioni Unite, ha confermato l'estinzione del giudizio, consolidando il principio della tassazione fissa per la ricognizione di debito.
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