L'Azienda chiedeva il rimborso Robin Tax (addizionale IRES) per gli anni 2008-2009, sostenendo che la sua attività di intermediario petrolifero non rientrava tra quelle tassate e che il tributo era incostituzionale. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso. Dopo che la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale la Robin Tax, la Commissione Tributaria Regionale accolse l'appello dell'Azienda, ordinando il rimborso. L'Agenzia ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ma ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale. Quest'ultima dovrà riesaminare se l'attività specifica dell'Azienda rientrasse effettivamente nell'ambito di applicazione della Robin Tax, indipendentemente dalla questione della retroattività dell'incostituzionalità. La Corte ha ribadito che l'illegittimità costituzionale ha effetti retroattivi solo per i rapporti pendenti, non per quelli esauriti.
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