L'Imputato, arrestato nel 1998, aveva nominato un difensore di fiducia e dichiarato un domicilio per le notifiche. Successivamente si era dato alla latitanza. Il processo si era svolto in sua assenza e la sentenza di condanna era diventata irrevocabile nel 2003, con notifiche effettuate presso lo studio del legale poiché il domicilio dichiarato era inidoneo. Anni dopo, L'Imputato ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza effettiva del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la latitanza, sopravvenuta dopo la nomina del difensore di fiducia e l'arresto, dimostra la volontà dell'imputato di sottrarsi al processo. Di conseguenza, non sussiste alcuna incolpevole ignoranza che giustifichi la restituzione nel termine.
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