Un cittadino straniero, condannato con più sentenze definitive, ha subito l'arresto alla frontiera dopo una precedente espulsione. Il condannato ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare i provvedimenti, lamentando la mancata conoscenza dei processi, oltre a invocare la prescrizione della pena. Il Giudice dell'Esecuzione ha respinto gran parte delle richieste. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice deve acquisire d'ufficio gli atti processuali per verificare la reale conoscenza del giudizio, invece di addossare l'intero onere probatorio al condannato. Al contrario, la Cassazione ha escluso la prescrizione della pena per la presenza di recidiva aggravata e ha confermato la validità dei processi celebrati in assenza se l'imputato aveva eletto domicilio o conferito procura speciale prima dell'allontanamento.
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