Una banca vantava un diritto di pegno su fondi di un cliente, poi sottoposti a sequestro penale. Al termine del processo, il giudice ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate non alla banca, ma a un Ministero, su indicazione dello stesso cliente. La banca ha contestato questa decisione, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. Il principio sancito è che se il giudice del processo (di cognizione) ha già deciso a chi restituire i beni, il giudice dell'esecuzione penale non può modificare tale ordine. La controversia sulla titolarità dei fondi tra la banca e il Ministero diventa una questione di diritto civile e deve essere risolta in un tribunale civile, non penale.
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