Una società, capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), si opponeva a un decreto ingiuntivo per fatture relative a un contratto stipulato da un'altra società membro (mandante). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della capogruppo, stabilendo che la responsabilità solidale ATI non sorge se la società mandante agisce senza una procura scritta che le conferisca il potere di rappresentare l'intera associazione. La sentenza sottolinea che, specialmente nel contesto di appalti pubblici, la procura deve avere la stessa forma scritta richiesta per il contratto principale, e la sua assenza impedisce di vincolare la società capogruppo e l'intera ATI.
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