Una donna cita in giudizio un Comune per i danni subiti a seguito di una caduta stradale causata da un dislivello sul manto. La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, rigetta la domanda. La motivazione risiede nel comportamento imprudente della danneggiata, che, pur consapevole del difetto e delle condizioni della strada, ha scelto di camminare al centro della carreggiata. Tale condotta è stata qualificata come caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale e a escludere la responsabilità dell'ente custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
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