La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità del conduttore in un contratto di "noleggio a caldo" di una gru. A seguito del danneggiamento del macchinario, causato da un errore dell'operatore fornito dalla stessa ditta locatrice, la Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, escludendo la responsabilità del conduttore. L'ordinanza stabilisce che la colpa dell'operatore del locatore costituisce prova sufficiente per liberare il conduttore dall'obbligo risarcitorio, ai sensi dell'art. 1588 c.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per l'applicazione del principio della "doppia conforme", che impedisce un riesame dei fatti in sede di legittimità.
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