Un istituto di credito avvia un pignoramento contro il garante di un mutuo, ma scopre che l'ipoteca, redatta dal notaio, contiene dati catastali errati riferiti a immobili non più esistenti. Il garante si oppone e la società cessionaria del credito chiede il risarcimento dei danni al professionista. La Corte di Cassazione conferma la nullità parziale dell'ipoteca per l'incertezza dei beni e sancisce la responsabilità professionale del notaio. I giudici chiariscono che, sebbene non sia applicabile la teoria del contatto sociale poiché la società acquirente non esisteva all'epoca dell'atto, il notaio risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per aver leso il diritto di credito del terzo cessionario, impedendogli di riscuotere la garanzia. Il ricorso del notaio viene rigettato, con conseguente condanna al risarcimento.
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