La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento per la tassa automobilistica relativa ad anni successivi alla vendita di un veicolo, avvenuta con atto notarile ma non trascritta al PRA. Mentre la Regione sostiene la responsabilità del venditore basandosi sui registri pubblici, la giurisprudenza di merito ha dato ragione al contribuente, valorizzando la prova sostanziale della vendita. La Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo sulla prevalenza del dato formale rispetto a quello sostanziale, ha rinviato la questione in pubblica udienza per un chiarimento definitivo.
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