Un imputato, dopo aver concordato una pena di sei mesi con la Procura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (patteggiamento), ha tentato di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Lamentava una presunta mancanza di motivazione sulla sua responsabilità. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio sancito è che, dopo un patteggiamento, i motivi di ricorso sono estremamente limitati dalla legge e non includono la possibilità di rimettere in discussione la propria colpevolezza. Questo caso conferma la regola del ricorso inammissibile patteggiamento, che ha comportato per l'imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una multa di tremila euro.
Continua »