La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti, la sussistenza del dolo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno stabilito che i motivi di ricorso erano del tutto generici, limitandosi a riproporre censure già ampiamente superate nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali hanno legittimamente negato le attenuanti generiche e applicato la recidiva a causa dei numerosi precedenti penali accumulati dal soggetto tra il 2008 e il 2020, indice di una spiccata capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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