Il conducente di un veicolo, dopo aver causato un sinistro stradale con feriti, si è dato alla fuga omettendo di prestare assistenza e opponendo resistenza alle forze dell'ordine. Condannato nei gradi di merito, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che le contestazioni di fatto non sono ammissibili in sede di legittimità se la motivazione precedente è logica. Inoltre, per negare le attenuanti, basta che il giudice indichi gli elementi decisivi che ne escludono la concessione. L'imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver commesso il reato di omissione di soccorso stradale.
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