Il Condannato, precedentemente condannato per reati fallimentari, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver avuto conoscenza del giudizio di rinvio a suo carico. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta, ritenendo regolare la notifica presso il difensore domiciliatario con cui il soggetto manteneva costanti contatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene la semplice nomina del difensore non basti a presumere la conoscenza del processo, nel caso specifico esisteva un effettivo e continuo rapporto professionale tra il Condannato e il suo avvocato. Di conseguenza, la mancata partecipazione al processo è stata considerata una scelta volontaria, escludendo i presupposti per la rescissione del giudicato.
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