Un proprietario ha contestato un avviso di accertamento catastale che aumentava la rendita del suo immobile. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. L'Agenzia Fiscale ha presentato appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha dichiarato inammissibile. La notifica atti tributari dell'appello, avvenuta tramite un operatore postale privato prima della legge che lo consentiva, era considerata inesistente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica tramite posta privata, senza autorizzazione, è nulla ma non inesistente. Tuttavia, se manca la prova della ricezione tempestiva, l'appello è tardivo. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia Fiscale, confermando l'inammissibilità dell'appello per tardività.
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