L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale proposta da una società energetica per i propri impianti, inserendo nel calcolo imponibile anche le torri di sostegno delle pale. La società ha contestato gli avvisi di accertamento. I giudici tributari regionali hanno annullato le richieste del Fisco, considerando le torri come parti integranti del processo produttivo. La Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione delle torri dal computo fiscale, rigettando il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici hanno chiarito che, ai fini della determinazione della rendita catastale parchi eolici, le torri non svolgono una semplice funzione statica passiva, ma agiscono come componente attiva fondamentale per contrastare la forza del vento e permettere la produzione di energia. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese legali.
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