Una società immobiliare presenta una dichiarazione Docfa per l'aggiornamento dei propri fabbricati. L'Amministrazione Finanziaria emette una rettifica rendita catastale, aumentando il valore fiscale dei beni. La contribuente impugna l'atto davanti ai giudici tributari, contestando l'assoluta carenza di motivazione del nuovo accertamento. Sia in primo grado sia in appello, i giudici accolgono le tesi della società e confermano l'annullamento della rettifica per difetto probatorio e motivazionale dell'Ufficio. L'ente impositore presenta ricorso per Cassazione, lamentando vizi procedurali e normativi. Nelle more del procedimento, l'Amministrazione Finanziaria deposita formale atto di rinuncia al ricorso con l'accettazione della società. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del procedimento e dispone la compensazione delle spese legali, rendendo definitiva la vittoria della contribuente.
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