Una società operante nel settore dell'energia eolica ha impugnato un accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo alla rendita catastale di un parco eolico. L'amministrazione finanziaria aveva incluso nel calcolo il valore della torre di sostegno. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha stabilito che la torre, in quanto elemento essenziale e funzionale allo specifico processo produttivo di generazione di energia, deve essere esclusa dal calcolo della rendita catastale aerogeneratori. Questa decisione si fonda sull'innovazione legislativa introdotta dalla Legge n. 208/2015, che esclude dalla stima diretta i macchinari, gli impianti e le attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo.
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