Un'azienda produttrice di energia eolica ha proposto la revisione della rendita catastale impianti eolici escludendo le componenti tecnologiche come la torre di sostegno, la navicella e il rotore. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la stima, includendo il valore della torre nel calcolo delle imposte. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la posizione dell'ufficio, considerando la torre come una vera e propria costruzione edile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la torre non è un semplice supporto passivo, ma una componente attiva ed essenziale del macchinario di produzione energetica. Di conseguenza, l'impianto beneficia dell'esenzione prevista per i cosiddetti imbullonati. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la decisione al giudice di merito per un nuovo calcolo.
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