La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4833/2025, ha chiarito un punto cruciale sulla tassazione fondi pensione. Un ex dirigente aveva richiesto un rimborso fiscale, sostenendo l'applicazione di un'aliquota agevolata del 12,5% sulla liquidazione del suo fondo pensione aziendale. La Corte ha respinto la richiesta, affermando che l'aliquota agevolata si applica solo alla parte della prestazione che rappresenta un effettivo rendimento finanziario derivante da investimenti sul mercato. Il contribuente non è riuscito a fornire tale prova, pertanto il ricorso è stato rigettato. La sentenza sottolinea che l'onere della prova del rendimento spetta esclusivamente al contribuente.
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