Gli eredi di un ex dirigente chiedevano un rimborso fiscale, sostenendo che i rendimenti della pensione integrativa del loro parente fossero stati tassati eccessivamente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo un punto fondamentale sulla tassazione rendimenti fondi pensione. Il trattamento fiscale agevolato (con aliquota al 12,5%) si applica solo ai guadagni derivanti da un effettivo investimento del capitale del fondo sul mercato (finanziario, immobiliare, ecc.). Non è sufficiente un 'rendimento' calcolato matematicamente in base alla redditività generale dell'azienda. Poiché i contribuenti non hanno provato l'esistenza di un reale investimento, la loro domanda è stata rigettata, confermando la tassazione più alta.
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