La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla liquidatrice di una società fallita contro l'approvazione del rendiconto del curatore. La ricorrente contestava presunte irregolarità nella gestione dei crediti, nella tenuta dei registri e nel recupero di somme assicurative. La Suprema Corte ha ribadito che la contestazione del rendiconto del curatore richiede la prova di un pregiudizio, anche solo potenziale, al patrimonio del fallito o ai creditori. Nel caso specifico, essendo stati soddisfatti integralmente tutti i creditori, le doglianze sono state ritenute generiche e prive della dimostrazione di un danno concreto alla massa fallimentare o all'eventuale residuo per i soci.
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