Il caso riguarda il mancato benestare al rendiconto del curatore fallimentare presentato da un professionista dimissionario. Il tribunale ha contestato diverse omissioni, tra cui la mancata verifica di un contratto di leasing immobiliare riscattato dall'amministratore e l'assenza di controlli su un sito web e su spese sospette. Il professionista si è difeso sostenendo che nessun danno concreto si era verificato per i creditori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per negare l'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare è sufficiente l'esistenza di un danno potenziale, valutato con criterio ex ante (prima dei fatti). Di conseguenza, la condotta negligente basta a bloccare il conto della gestione, a prescindere dal fatto che il danno effettivo sia stato evitato grazie all'intervento del curatore successivo.
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