Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo. Durante la causa, l'originario creditore effettuava una cessione del credito a un terzo. Quest'ultimo, dopo una sentenza di primo grado favorevole alla società, proponeva appello senza coinvolgere il creditore originario. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione d'appello, stabilendo che in caso di cessione del credito a lite pendente, sia il cedente che il cessionario sono litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione, la cui mancata partecipazione invalida il procedimento se eccepita dalla controparte.
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