Un individuo, condannato in primo e secondo grado per tentata violenza privata, ha presentato ricorso in Cassazione. Nel frattempo, a seguito di una modifica legislativa che ha reso il reato procedibile solo su querela di parte, la persona offesa ha formalizzato una remissione di querela, prontamente accettata dall'imputato. La Corte di Cassazione, preso atto della remissione e della nuova procedibilità del reato, ha dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese a carico del querelato.
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