Un Consorzio di bonifica ha richiesto a un proprietario terriero il pagamento del Contributo irriguo per gli anni 2014 e 2015. Il proprietario si è opposto, sostenendo che il suo fondo, coltivato ad avena, non necessitava di irrigazione e non era raggiunto dalle condotte idriche. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo che il Consorzio dovesse provare l'effettivo consumo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il Contributo irriguo ha natura tributaria. Di conseguenza, l'approvazione del piano di classifica fa presumere l'esistenza di un beneficio per i terreni compresi nel perimetro. Spetta quindi al proprietario dimostrare l'assenza di qualsiasi vantaggio, non essendo sufficiente la mera scelta personale di non utilizzare l'impianto irriguo.
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