Una risparmiatrice ha citato una società di servizi per ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi. La società ha sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la causa dovesse essere trattata presso la propria sede legale o nel luogo di sottoscrizione dei titoli. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della risparmiatrice, rilevando che l'eccezione era incompleta. La società non aveva infatti provato l'inesistenza di sedi secondarie nel circondario del giudice adito, né aveva contestato correttamente il criterio del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta. Di conseguenza, la competenza è rimasta radicata presso il giudice originariamente scelto dall'attrice.
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