Un Proprietario ha citato in giudizio i Confinanti per un contrasto sul regolamento di confini tra le loro proprietà, chiedendo anche l'apposizione di termini. I Confinanti sostenevano che il confine fosse già definito da un atto di frazionamento. Il primo giudice aveva rigettato la domanda di regolamento di confini, ritenendo l'incertezza insussistente. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza, accogliendo la domanda e stabilendo il confine basandosi su una consulenza tecnica, poiché il frazionamento non era stato materializzato e generava incertezza soggettiva. I Confinanti hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando l'ammissibilità dell'azione di regolamento di confini in assenza di incertezza e l'uso della CTU. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'incertezza soggettiva, anche in presenza di un frazionamento non materializzato, giustifica il regolamento di confini e che la CTU può essere usata per determinarlo. I Confinanti sono stati condannati alle spese.
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