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Regime Differenziato (41-Bis)

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138 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Colloquio telefonico 41-bis: no al diritto automatico mensile
Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a un detenuto in regime speciale il colloquio telefonico 41-bis con il fratello, anch'egli detenuto nello stesso regime, ritenendo illegittimo il diniego basato sul parere contrario della DDA. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Magistrato. La Corte ha chiarito che l'autorizzazione per il colloquio telefonico 41-bis sostitutivo di quello visivo non è concessa una volta per tutte, ma richiede una specifica e autonoma valutazione mensile. È quindi necessario verificare di volta in volta la sussistenza di esigenze di sicurezza, acquisendo il parere della Direzione distrettuale antimafia.
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Regime carcerario 41-bis: scambi ammessi solo con preavviso
Un detenuto sottoposto al regime carcerario 41-bis ha contestato l'obbligo imposto dall'Amministrazione Penitenziaria di presentare una richiesta scritta il giorno precedente per poter scambiare oggetti di modico valore con altri detenuti del suo stesso gruppo di socialità. Il detenuto riteneva che tale regola annullasse il diritto allo scambio riconosciuto dalla Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di preavviso di un giorno è legittimo. Questa misura non cancella il diritto del detenuto, ma ne regola l'esercizio per consentire controlli di sicurezza accurati e ponderati da parte del personale carcerario, prevenendo comunicazioni illecite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Proroga del regime differenziato: il tempo non cancella il legame
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto condannato all'ergastolo contro la proroga del regime differenziato (41-bis). Il ricorrente sosteneva l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e contestava l'applicazione retroattiva delle norme sul cumulo delle pene. La Suprema Corte ha stabilito che la proroga del regime differenziato è legittima se basata su elementi concreti, come i colloqui monitorati con i familiari, che dimostrano la persistente capacità di mantenere contatti con il clan. Inoltre, ha chiarito che il principio della "pena unica" consente di mantenere il regime speciale anche se la parte di pena per i reati ostativi è già stata espiata, senza che ciò violi il principio di irretroattività o i diritti fondamentali. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Proroga del regime 41-bis: tra finta dissociazione e carcere duro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Condannato contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, confermando la proroga del regime 41-bis. La difesa contestava la mancanza di motivazione sulla reale operatività del clan di appartenenza e sulla capacità del detenuto di mantenere contatti con l'esterno. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione in questa materia è limitato alla sola violazione di legge. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno fornito una motivazione solida e logica, fondata su due condanne all'ergastolo, su una fitta corrispondenza epistolare con esponenti di spicco della criminalità organizzata e sulla natura puramente strategica della dissociazione intrapresa dal detenuto, confermando l'attualità del pericolo di collegamento con l'esterno.
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Colloqui da remoto 41-bis: no ai video se c’è solo la distanza
Il Detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall'articolo 41-bis, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere colloqui da remoto 41-bis tramite videochiamata con i propri familiari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta per i parenti diversi dalla moglie, ritenendo che la distanza geografica e le passate restrizioni sanitarie non costituissero un impedimento assoluto o una gravissima difficoltà per gli incontri in presenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del detenuto. La Corte ha stabilito che i colloqui audiovisivi per i detenuti in regime differenziato sono eccezionali e subordinati alla prova di una reale e insuperabile impossibilità di svolgere l'incontro di persona. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Proroga del regime 41-bis: buona condotta contro legami mafiosi
La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento con cui è stata disposta la proroga del regime 41-bis nei confronti di un detenuto, esponente di spicco di un mandamento mafioso. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che la lunghissima detenzione e la buona condotta avessero reciso i legami con l'esterno. I giudici hanno invece ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La proroga del regime 41-bis si fonda sul concreto pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, accertato tramite recenti indagini di polizia e dichiarazioni di collaboratori di giustizia che confermano l'operatività del clan di riferimento. L'appello è stato quindi rigettato.
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Proroga del regime di 41-bis: buona condotta non cancella la mafia
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto condannato per gravi reati di mafia, tra cui plurimi omicidi. Il ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che la sua condotta in carcere fosse impeccabile e che il lungo tempo trascorso avesse reciso i legami con il clan di appartenenza. I giudici di legittimità hanno invece rigettato il ricorso, evidenziando che la buona condotta e il decorso del tempo non bastano a escludere la pericolosità sociale. La decisione si basa sulla perdurante operatività del sodalizio criminale e sul ruolo di rilievo precedentemente ricoperto dal detenuto, elementi che giustificano il mantenimento del carcere duro per impedire contatti con l'esterno.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il 41-bis non li esclude
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante l'emergenza pandemica. Il Ministero sosteneva che tale modalità fosse riservata solo ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono una misura compensativa legittima e indispensabile quando i colloqui in presenza sono impossibili. La Corte ha stabilito che il diritto alla vita familiare va tutelato anche per chi è sottoposto al regime differenziato, purché si adottino le necessarie cautele tecnologiche e di vigilanza per evitare contatti illeciti con l'esterno.
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Proroga del regime di 41-bis: sicurezza contro difesa del boss
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto, esponente di vertice di un clan mafioso, contro la proroga del regime di 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la misura basandosi sul ruolo apicale del soggetto, su colloqui criptici con i familiari e sull'assenza di segni di ravvedimento. La difesa contestava l'uso di informative di polizia e la presunta disgregazione del clan. La Suprema Corte ha ribadito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità puramente preventiva e inibitoria, volta a impedire il ripristino dei collegamenti con l'esterno, e non richiede la prova di un'affiliazione attuale e attiva. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Videocolloqui per detenuti in 41-bis: scontro tra norme e diritti
Il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato l'autorizzazione ai colloqui mensili via videochiamata per un detenuto in regime di massima sicurezza, basandosi sul superamento dell'emergenza sanitaria introdotto da un decreto legge successivo. Il Detenuto ha proposto ricorso, sostenendo che il diritto al mantenimento delle relazioni familiari andasse valutato al momento della richiesta originaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la legittimità dei videocolloqui per detenuti in 41-bis deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dell'emissione del provvedimento iniziale, e non sulla base di norme retroattive. La decisione impugnata è stata quindi annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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Regime di 41-bis: visite mediche tra sicurezza e dignità
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che vietava il controllo uditivo generalizzato durante le visite mediche di un detenuto sottoposto al Regime di 41-bis. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la sorveglianza durante le visite mediche deve essere normalmente solo visiva (dall'esterno della stanza) per tutelare la dignità e la riservatezza della persona. L'estensione al controllo uditivo o la presenza visiva durante il denudamento non possono essere applicate in via automatica a tutti i detenuti in tale regime speciale, ma richiedono una motivazione specifica e individualizzata, legata a un concreto pericolo di violenza o fuga del singolo soggetto.
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Videochiamate in regime di 41-bis: sì della Cassazione
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza chiedeva di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da COVID-19. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ma il Ministero della Giustizia proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate in regime di 41-bis. La Corte ha stabilito che, in caso di impossibilità di svolgere colloqui in presenza, la videochiamata garantisce il diritto costituzionale ai rapporti familiari. Le esigenze di sicurezza sono salvaguardate dall'uso di reti informatiche protette e dal controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: la Cassazione dice sì
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ha richiesto di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse consentita per motivi di sicurezza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate per detenuti al 41-bis qualora vi sia un'impossibilità oggettiva di effettuare colloqui in presenza. La Corte ha chiarito che l'uso della rete intranet sicura dell'amministrazione carceraria, unito al controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria, garantisce pienamente le esigenze di sicurezza, evitando il rischio di comunicazioni illecite con l'esterno e tutelando al contempo il diritto fondamentale ai rapporti familiari.
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Regime carcerario 41-bis: vietati i CD musicali per sicurezza
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto sottoposto al regime carcerario 41-bis di acquistare e detenere in cella CD musicali e un lettore portatile. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto l'ascolto della musica un diritto fondamentale legato alla rieducazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene l'ascolto della musica rientri nei piccoli gesti di normalità quotidiana, tale interesse deve essere bilanciato con le rigorose esigenze di sicurezza del regime speciale. L'amministrazione deve poter verificare che i supporti non contengano messaggi illeciti, valutando anche il carico organizzativo di tali controlli. Il caso torna al Tribunale per una nuova valutazione.
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Diritto al contraddittorio: negati i CD al detenuto senza udienza
Il Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha chiesto l'autorizzazione ad acquistare e tenere in cella lettori musicali e CD. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta immediatamente, senza fissare un'udienza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che la decisione non poteva essere presa senza un confronto tra le parti. Il diritto al contraddittorio deve essere sempre garantito quando la richiesta del detenuto riguarda aspetti del trattamento penitenziario che richiedono una valutazione complessa, anche se il soggetto è sottoposto a un regime carcerario restrittivo.
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Procedimento di sorveglianza: sì al contraddittorio per il 41-bis
Il Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha presentato un reclamo per poter acquistare e ascoltare CD musicali in cella. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta immediatamente (de plano), ritenendola infondata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Detenuto. I giudici hanno stabilito che, nel procedimento di sorveglianza, la decisione senza udienza è ammessa solo per richieste identiche a precedenti già respinte o palesemente prive di requisiti legali. Poiché l'uso di strumenti tecnologici per la musica incide sul trattamento penitenziario e richiede una valutazione complessa, il giudice non poteva decidere da solo. La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento, imponendo la fissazione di un'udienza per garantire il diritto al contraddittorio.
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Regime carcerario 41-bis: confermato il rigetto per il boss
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa contro la proroga del regime carcerario 41-bis. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sulla sua attuale pericolosità, considerando il tempo trascorso e la risalenza dei reati. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno chiarito che il regime carcerario 41-bis ha una finalità puramente preventiva e non punitiva, volta a impedire contatti con il clan di provenienza. Per la sua applicazione o proroga non serve dimostrare l'affiliazione attuale, ma basta la ragionevole presunzione del mantenimento dei legami criminali, desumibile dal pregresso ruolo di vertice e dall'assenza di elementi di effettivo ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: no al ricorso del mafioso non capo
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per Il Detenuto, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione fosse priva di motivazione reale e non considerasse il suo ruolo non direttivo all'interno della cosca. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità preventiva e inibitoria, volta a impedire contatti con l'esterno. Per l'applicazione della misura non serve un ruolo di comando, ma basta un forte legame con il gruppo criminale (affectio societatis). Di conseguenza, Il Detenuto perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Proroga del regime differenziato: confermato il carcere duro
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime differenziato (noto come 41-bis) per Il Detenuto, affiliato di spicco di un clan mafioso e già condannato per gravi reati. Il Detenuto contestava il provvedimento, sostenendo che il suo ruolo fosse stato ridimensionato nel tempo e che la sua condotta in carcere fosse regolare. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la proroga del regime differenziato ha una funzione preventiva e non punitiva. Essa serve a impedire collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale d'appartenenza, ancora attiva sul territorio. Di conseguenza, Il Detenuto perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sanzione disciplinare in carcere: vietata la musica sul pc
Un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) ha ricevuto una sanzione disciplinare in carcere per aver ascoltato un CD musicale su un computer nella sala informatica, nonostante avesse l'autorizzazione solo per l'uso di un lettore CD personale in cella. L'amministrazione aveva espressamente negato l'uso del computer, provvedimento firmato per presa visione dallo stesso detenuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, confermando la sanzione disciplinare in carcere e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende, poiché la condotta ha violato un divieto chiaro e formalmente notificato.
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