La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che nel calcolo dell'assegno personale, spettante ai dipendenti trasferiti da un ente pubblico economico a un Ministero, non deve essere incluso il controvalore dell'assicurazione sanitaria integrativa di cui godevano in precedenza. La decisione si fonda sul principio che lo scopo dell'assegno personale è quello di preservare il trattamento economico, non di duplicare benefici quando il nuovo datore di lavoro offre una tutela analoga. Di conseguenza, il ricorso del Ministero è stato accolto, riformando la precedente decisione della Corte d'Appello.
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