Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato sul redditometro per gli anni di imposta 2007 e 2008. Dopo un primo annullamento in Cassazione per motivazione apparente, il giudice di rinvio ha confermato nuovamente la pretesa fiscale. Il contribuente ha proposto un secondo ricorso, lamentando l'insufficienza della motivazione e l'errata applicazione delle norme sull'accertamento sintetico del reddito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la motivazione del giudice di merito rispettava ampiamente il minimo costituzionale. Gli Ermellini hanno ribadito che, per contrastare la presunzione del fisco, il contribuente deve fornire una prova rigorosa non solo della disponibilità di somme esenti, ma anche della loro durata nel tempo e del loro effettivo impiego per le spese contestate, escludendo altri utilizzi finanziari.
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