Redditometro: guida alla spalmatura degli incrementi patrimoniali## Il caso del Redditometro per le annualità pregresseIl Redditometro continua a essere al centro del dibattito giurisprudenziale, specialmente per quanto riguarda la transizione tra la vecchia e la nuova disciplina. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su come debbano essere gestiti gli incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi a quello oggetto di accertamento, purché riferibili a periodi d’imposta anteriori al 2009. La questione nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, analizzando la capacità contributiva di una contribuente, aveva imputato pro-quota un acquisto immobiliare del 2010 all’annualità 2008.### La distinzione tra vecchia e nuova disciplinaIl punto nodale della controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 38 del d.P.R. 600/1973. Prima delle riforme del 2010, la norma prevedeva che gli incrementi patrimoniali si presumessero formati con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui erano stati effettuati e nei quattro precedenti. La difesa della contribuente sosteneva che, essendo l’accertamento stato notificato nel 2013, dovesse applicarsi il nuovo regime che invece imputa l’intera spesa all’anno di sostenimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la novella legislativa si applica solo a partire dall’anno d’imposta 2009. Per gli anni precedenti, come il 2008, resta valida la regola della spalmatura quinquennale.### Definizione agevolata e prosecuzione del giudizioUn altro aspetto di grande rilievo pratico riguarda l’efficacia della cosiddetta rottamazione delle cartelle. La contribuente sosteneva che l’adesione alla definizione agevolata dovesse comportare la cessazione integrale della materia del contendere. I giudici di legittimità hanno però precisato che, se la rottamazione riguarda solo una cartella emessa a titolo provvisorio (ad esempio per i due terzi del tributo dopo una sentenza di primo grado), il giudizio di merito deve proseguire per la parte della pretesa fiscale non inclusa in tale definizione. Non vi è dunque un automatismo estintivo per l’intera lite se l’accordo con il fisco copre solo una frazione del debito contestato.## Le motivazioniLa Corte ha motivato la decisione spiegando che il regime temporale delle norme sul Redditometro è vincolato all’anno d’imposta oggetto di controllo e non alla data di notifica dell’atto. Poiché il 2008 ricade sotto la vigenza della vecchia formulazione dell’art. 38, l’Ufficio ha correttamente ripartito l’investimento immobiliare del 2010 su cinque anni, includendo il 2008 nel calcolo. Riguardo alla definizione agevolata, la Corte ha sottolineato che l’interesse alla decisione nel merito permane per la quota di pretesa tributaria non definita, in quanto la rottamazione estingue solo il carico affidato all’agente della riscossione e non l’intero avviso di accertamento se non vi è corrispondenza totale tra le somme.## Le conclusioniIn conclusione, i contribuenti che affrontano accertamenti sintetici per anni d’imposta antecedenti al 2009 devono essere consapevoli che il fisco può legittimamente pescare da acquisti futuri per ricostruire il reddito passato. La stabilità dei principi di diritto espressi dalla Cassazione conferma che la spalmatura quinquennale è un meccanismo ancora vitale per le vecchie pendenze. Parallelamente, è essenziale valutare con estrema attenzione la portata delle definizioni agevolate: rottamare una cartella può essere conveniente per abbattere sanzioni e interessi, ma non garantisce la chiusura del processo se la pretesa originaria dell’Agenzia delle Entrate era superiore a quanto iscritto a ruolo.
Come funziona la spalmatura degli acquisti nel vecchio redditometro?
Per gli anni precedenti al 2009, un acquisto importante può essere spalmato per un quinto su ciascuno dei cinque anni precedenti. Questo permette al fisco di presumere una capacità di risparmio costante nel tempo.
La rottamazione della cartella chiude sempre il processo tributario?
No, la definizione agevolata estingue solo la parte di debito iscritta a ruolo e oggetto della rottamazione. Il giudizio prosegue per la quota di pretesa tributaria non ancora definita o non inclusa nella cartella.
Quale normativa si applica agli accertamenti sintetici per l’anno 2008?
Si applica la versione dell’articolo 38 del d.P.R. 600 del 1973 vigente prima delle modifiche del 2010. La nuova disciplina dell’accertamento sintetico è infatti valida solo a partire dall’anno d’imposta 2009.