La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33097/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di tassazione immobili USL. Ai fini delle imposte sui redditi fondiari, non è sufficiente la mera disponibilità o il possesso di fatto di un immobile da parte di un'azienda sanitaria, ma è necessario un titolo formale di proprietà o altro diritto reale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, chiarendo che le norme che disciplinano il trasferimento di beni pubblici alle USL hanno natura programmatica e non producono un effetto traslativo automatico. Di conseguenza, in assenza di un atto formale che perfezioni il trasferimento della proprietà, l'ente sanitario non può essere considerato soggetto passivo d'imposta per tali beni.
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