La Persona Offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il suo reclamo contro l'archiviazione del procedimento penale, disposta direttamente dal Giudice per le indagini preliminari. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in base alla riforma del codice di procedura penale, l'ordinanza che decide sul reclamo contro l'archiviazione non è impugnabile in Cassazione, salvo il caso rarissimo di un atto totalmente anomalo (abnorme). Se la vittima non è stata messa in condizione di partecipare all'udienza, il rimedio corretto non è il ricorso in Cassazione, bensì la richiesta di revoca del provvedimento da presentare allo stesso giudice che ha deciso il reclamo. Di conseguenza, la decisione di archiviazione resta confermata e la Persona Offesa è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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