Un Lavoratore è stato condannato per traffico di stupefacenti (cocaina). La Corte d'Appello ha ridotto la pena a due anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando il mancato riconoscimento della `circostanza attenuante traffico stupefacenti` (Art. 73, co. 7, DPR 309/90), l'applicazione della recidiva, la determinazione della pena e l'espulsione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, poiché il contributo collaborativo del Lavoratore non era concreto e la recidiva era giustificata dai precedenti. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »