Un soggetto, già condannato per associazione mafiosa, viene ritenuto organizzatore di un gruppo criminale dedito al furto di gasolio. In Cassazione contesta l'applicazione della **recidiva reiterata e specifica**, sostenendo che i suoi precedenti, uniti dalla 'continuazione', valessero come uno solo e che il reato di mafia non fosse della 'stessa indole' dei furti. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Ha stabilito che recidiva e continuazione sono compatibili e che la recidiva è specifica perché entrambi i reati (associazione mafiosa e associazione per delinquere) offendono lo stesso bene giuridico: l'ordine pubblico. La condanna è stata quindi confermata.
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