Un lavoratore, addetto alle pulizie ferroviarie, al termine di un appalto cessa il rapporto con la vecchia azienda e viene immediatamente assunto dalla nuova, senza interruzioni. L'azienda uscente non paga l'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che si tratti di una risoluzione consensuale e non di un licenziamento, dato che il lavoratore non è mai rimasto disoccupato. Il lavoratore, invece, la richiede. La Corte di Cassazione, riconoscendo l'importanza della questione per l'uniformità del diritto, non emette una decisione finale ma rinvia il caso a una pubblica udienza per un esame più approfondito. La questione sul diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di riassunzione immediata resta quindi aperta.
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