Una società committente affidava i lavori di adeguamento antincendio di un albergo a un'impresa esecutrice. A causa dei forti ritardi nei lavori, la committente esercitava il recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e chiedeva il risarcimento danni. L'appaltatore agiva per ottenere il pagamento delle opere eseguite e l'indennizzo per il mancato guadagno. La causa approdava in Corte di Cassazione dopo decisioni contrastanti nei precedenti gradi di giudizio su importi, penali e compensi. Prima della decisione di legittimità, le parti hanno sottoscritto un accordo bonario per risolvere ogni pendenza, depositando formale atto di rinuncia e accettazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta transazione, disponendo la compensazione totale delle spese di lite.
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