Un inquilino ha esercitato il recesso anticipato locazione inviando la disdetta dopo aver firmato un contratto preliminare per l'acquisto di una casa, ma prima del rogito definitivo. Il locatore ha contestato la validità del recesso, sostenendo che l'acquisto non si fosse ancora perfezionato al momento della comunicazione e che il motivo non fosse stato specificato nella lettera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del locatore, confermando la validità del recesso. I giudici hanno stabilito che la firma del preliminare d'acquisto, seguita dal rogito entro i sei mesi di preavviso, soddisfa pienamente la condizione contrattuale e integra i gravi motivi previsti dalla legge, senza necessità di specificare espressamente la causa nella disdetta se non richiesto dal contratto.
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