L'imputato è stato condannato per il reato di riciclaggio di imbarcazione, avendo occultato e modificato i dati identificativi di un catamarano rubato all'estero per poi condurlo nelle acque territoriali italiane. La difesa ha contestato la giurisdizione italiana, sostenendo che l'attività illecita fosse avvenuta all'estero. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice italiano poiché un frammento della condotta dissimulatoria si è verificato in Italia. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso limitatamente alla retta qualificazione del reato presupposto e alla possibile applicazione di un'attenuante ad effetto speciale. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello esclusivamente per il ricalcolo della pena, confermando la responsabilità penale dell'imputato.
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