L'Amministratore di una società viene condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di omesso versamento IVA relativo all'anno di imposta 2012, avendo superato la soglia di punibilità penale. Tuttavia, prima della scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento dell'imposta, il Tribunale dichiara il fallimento della società. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa e annulla la condanna senza rinvio. I giudici chiariscono che il fallimento, intervenuto prima della scadenza del debito d'imposta, comporta lo spossessamento dei beni aziendali e il passaggio della gestione al curatore fallimentare. Di conseguenza, l'ex amministratore perde la disponibilità dei fondi e non può essere ritenuto penalmente responsabile per il mancato pagamento, in quanto non era più il soggetto tenuto all'adempimento alla data di consumazione del reato. L'imputato viene quindi assolto perché il fatto non sussiste.
Continua »