Un uomo ha sottratto con violenza il telefono cellulare alla sua ex compagna, causandole lesioni fisiche. L'imputato ha contestato la condanna per il reato di rapina, sostenendo che il suo intento non fosse speculativo e che il valore economico del telefono fosse minimo, richiedendo l'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per il reato di rapina è sufficiente un profitto anche solo morale. Inoltre, l'attenuante della speciale tenuità non può essere concessa valutando solo il valore del bene sottratto, ma occorre considerare anche le lesioni fisiche causate alla vittima, data la natura plurioffensiva del reato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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