La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di evasione, dichiarando il ricorso inammissibile. L'uomo aveva contestato la decisione dei giudici di merito invocando la forza maggiore, l'assenza di offensività della condotta e la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre alla concessione delle attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno respinto ogni censura. La Corte ha evidenziato la prolungata durata dell'allontanamento ingiustificato e la presenza di molteplici precedenti penali specifici, elementi che integrano la recidiva aggravata e dimostrano l'abitualità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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