Un uomo agli arresti domiciliari ha comunicato telefonicamente alle forze dell'ordine il proprio allontanamento da casa dopo una lite con la moglie, avvisando poi del suo rientro dopo quindici minuti. I giudici di merito hanno escluso la punibilità per la particolare tenuità della condotta, ma l'imputato ha comunque presentato ricorso per Cassazione. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità della testimonianza dell'agente che aveva ricevuto la telefonata, ritenendola una dichiarazione autoaccusatoria resa senza difensore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la telefonata non rientrava in un formale atto di indagine ma rappresentava un fatto storico liberamente testimoniabile. Pertanto, la prova dell'allontanamento per il reato di evasione resta pienamente valida ed utilizzabile a carico dell'interessato.
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