L'Imputata, alla guida della propria auto in una strada stretta, ha costretto la Persona Offesa a fare retromarcia, tamponandola ripetutamente e causandole lesioni personali e danni al veicolo. Condannata nei primi gradi per lesioni, violenza privata e danneggiamento, l'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la depenalizzazione del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di danneggiamento non è depenalizzato se commesso con violenza alla persona, la quale costituisce oggi un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e non una semplice aggravante. L'Imputata perde la causa e deve risarcire la vittima, oltre a pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria.
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