La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per molteplici gravi reati, inclusi rapina aggravata, tentata estorsione, violazione di domicilio, lesioni e spaccio di stupefacenti. La difesa proponeva impugnazione davanti ai giudici di legittimità, lamentando l'errata applicazione del vincolo della continuazione rispetto alle condotte estorsive contestate. Tuttavia, prima dell'udienza fissata a Roma, perveniva la formale dichiarazione dell'imputato. La Suprema Corte ha preso atto di tale scelta difensiva. La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità della richiesta e condannato il soggetto rinunciante al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende per colpa processuale.
Continua »