Un soggetto, sottoposto a una misura di prevenzione con obbligo di dimora, è stato condannato per plurime violazioni dell'orario di rientro e uscita. La sua difesa sosteneva un'unica violazione, affermando di essersi allontanato definitivamente dalla casa paterna per attriti familiari. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ritenendo che l'allontanamento non fosse stato comunicato alle autorità e che le prove smentissero l'abbandono definitivo della dimora. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della valutazione della Corte d'Appello. Ha ribadito che l'obbligo di comunicare un cambio di dimora è rilevante, ma la decisione si basava sulla concreta prova che il soggetto continuava a vivere nella casa paterna, rendendo le violazioni plurime.
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